ilSitoMio.gigacenter.it

toolbar powered by Conduit

Ascolta la Radio Italiana Gratis

sabato 25 ottobre 2008

Scaricare musica da internet non è più un reato...


Scaricare musica da internet non è più un reato... ma si rischiano multe a partire da 154 Euro...
(Tratto da anti-phishing.it) - MARZO 2007 - La FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana aderente a Confindustria, a margine del comunicato stampa con il quale aveva reso nota l’ultima ondata di denunce della Gdf in tema di diritti d’autore, ha dichiarato l’indichiarabile. «Recentemente gli organi di stampa avevano erroneamente diffuso la notizia che scaricare e condividere musica su Internet senza scopo di lucro non desse origine a violazioni penali» afferma ad un certo punto il comunicato della FIMI, per poi così proseguire «chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall‘art. 174-ter l. 633/41».

In sostanza, tiene a precisare il FIMI, ciò che è più grave non è tanto scaricare ma condividere. Infatti, mentre il mero downloading prevede la sanzione amministrativa di euro 154 (che diventano 1.032,00 in caso di recidiva o di fatti quantitativamente rilevanti) oltre confisca del materiale tecnologico utilizzato e pubblicazione del nome in un quotidiano a diffusione nazionale; la condivisione assumi aspetti sanzionatori di natura prettamente penale.

A tal proposito occorre distinguere, precisa il FIMI, «tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto». Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell‘art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) della legge n. 633/41 (che punisce i trasgressori con la reclusione da uno a quattro anni congiuntamente ad una multa da 2.582 a 15.493 euro); nel secondo caso – ovvero laddove manchi il fine di lucro e quindi vi sia solo il profitto –va applicata la sanzione prevista dall‘art. 171, comma 1, lett. a-bis) (che punisce i trasgressori con la pena non detentiva della multa da euro 51 ad euro 2.065).

Quello che il FIMI non dice – e da qui il rischio di un fraintendimento che poteva certamente essere evitato - è che generalmente quasi tutti i sistemi di file sharing consentono il downloading solo a condizione che l’utente effettui l’uploading di file di sua provenienza, o che, comunque, condivida risorse con gli altri utenti della piattaforma.

Pertanto l’ipotesi del solo downloading, non penalmente rilevante, diventa una mera ipotesi di scuola. Questa la seconda parte del Comunicato del FIMI «Con questa operazione sale ad oltre 170 il numero di soggetti denunciati per condivisione illegale di brani musicali in rete in Italia dal 2005, in violazione delle norme i vigore che puniscono la diffusione di opere protette dal diritto d’autore.

Recentemente gli organi di stampa avevano erroneamente diffuso la notizia che scaricare e condividere musica su Internet senza scopo di lucro non desse origine a violazioni penali. In occasione di questa nuova operazione contro la il file sharing illegale, FIMI vuole ribadire quali sono i comportamenti oggetto di rilevanza penale, a parte i profili di responsabilità civile, sempre tutelati, e confermare che le norme in vigore colpiscono, con diversi livelli di intensità, sia chi scarica sia chi condivide.

Chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall‘art. 174-ter l. 633/41. Colui che mette in condivisione opere protette occorre, invece, distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell‘art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti.. Chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell‘art. 171, comma 1, lett. a-bis).» [Articolo inserito il 22 marzo 2007]
tratto da webprior.it

Nessun commento: